IL RUOLO DEL DIRIGENTE: DELEGA DI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
Come spesso accade, nelle aziende di grandi dimensioni risulta impossibile individuare un unico soggetto quale destinatario di un’ampissima gamma di responsabilità giuridiche. Il più delle volte, infatti, la complessità e l’organizzazione di tali realtà aziendali non consente materialmente al singolo imprenditore di soddisfare in maniera efficace la molteplicità di obblighi di legge gravanti sulla sua figura.
Proprio per questo, nella prassi ormai consolidata l’imprenditore si avvale della collaborazione di diverse personalità cui attribuisce, a seconda dei casi, poteri, deleghe e funzioni più o meno pregnanti.
Nell’ambito delle diverse categorie di lavoratori subordinati emerge sicuramente quella del dirigente; quest’ultimo, in ragione del particolare rapporto di fiducia che lo lega al datore di lavoro, rappresenta senza dubbio il soggetto naturalmente qualificato ad assolvere gli obblighi di maggior delicatezza.
In generale, il dirigente può assumere una posizione di garanzia all’interno dell’azienda attraverso la cosiddetta delega di funzioni operata dal datore di lavoro, consistente nell’affidamento di compiti di gestione o di rappresentanza interna/esterna, la cui portata dovrà essere valutata a seconda delle diverse modalità di delega.
Nel dettaglio, infatti, è possibile distinguere la delega esecutiva, volta al conferimento di meri compiti attuativi senza alcun trasferimento di responsabilità in capo al dirigente, dalla delega funzionale, con la quale l’imprenditore affida al dipendente ampia autonomia decisionale, spogliandosi concretamente della propria posizione di garanzia per attribuirla al dirigente stesso.
In relazione alla portata di quest’ultima, la giurisprudenza di legittimità si è divisa tra chi ritiene che la delega conferita renderebbe il dirigente titolare di una posizione nuova e quindi del tutto estranea a qualsivoglia ingerenza da parte dell’imprenditore, e chi invece sostiene che la delega funzionale si fondi sul principio dell’affidamento, secondo il quale il garante porrebbe un limite ai propri doveri e responsabilità, potendo confidare nell’osservanza e diligenza del delegato nell’esecuzione degli obblighi demandategli; fatta salva in ogni caso la facoltà di intervento del delegante in presenza di eventuali mancanze del dirigente.
Sempre più spesso accade, poi, che il dirigente non svolga solo attività inquadrabili nel rapporto di lavoro subordinato tout court, ma realizzi una vera e propria collaborazione con l’imprenditore caratterizzata, come detto, da un’altissima libertà decisionale. Anche in questo caso, pertanto, occorrerà valutare in concreto i poteri affidati al dirigente.
Frequentemente l’attribuzione di tali poteri si basa sulla qualificazione tecnica e professionale del delegato e sulla predisposizione dei necessari mezzi tecnici, finanziari e strutturali. Si pensi, ad esempio, alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro – ambito nel quale il datore di lavoro si vede addossate responsabilità civili e penali non trascurabili. Senza dubbio in tali ipotesi l’imprenditore, impossibilitato ad assolvere personalmente agli obblighi di garanzia derivanti, procederà a delegare le suddette funzioni a un dirigente. Quest’ultimo, come soggetto dotato di particolari conoscenze tecniche e professionali, sarà tenuto ad adoperarsi al meglio per assicurare l’adempimento degli obblighi scaturenti dal suo ruolo, così da evitare di incorrere in gravi responsabilità. Tuttavia il datore di lavoro sopporterà sempre il rischio che tale soggetto venga meno ai suoi doveri; se da un lato, infatti, l’eventuale fatto illecito comporterà una responsabilità penale imputabile al dirigente, dall’altro, invece, la responsabilità civile, conseguente al medesimo accadimento, residuerà in capo all’imprenditore, sulla base delle norme previste dal codice civile. Da ultimo, il dirigente sopporterà in ogni caso il rischio che il datore di lavoro lo chiami a rispondere per l’inadempimento dei suoi obblighi contrattuali e quindi potrà andare incontro ad un recesso giustificato dal rapporto di lavoro.