L’indennità supplementare del dirigente è soggetta a tassazione?
Come noto, a norma della contrattazione collettiva, nel caso di illegittimità del licenziamento comminato al dirigente spetterà a quest’ultimo il recepimento di una indennità supplementare posta a carico del datore di lavoro in ragione dell’ingiustificatezza del recesso. Se non vi sono dubbi pertanto sulla debenza di tale indennità, quantificabile a seconda dell’anzianità maturata dal dirigente, all’opposto ci si è più volte interrogati se tale somma debba essere assoggettata o meno a tassazione. La questione è stata risolva recentemente dalla Corte di Cassazione, la quale ha respinto il ricorso promosso da un contribuente avverso l’Agenzia delle Entrate, ritenendo che “in tema d’imposte sui redditi di lavoro dipendente, va assoggettata ad IRPEF l’indennità supplementare percepita dal dirigente, in virtù di una norma del CCNL, a seguito di licenziamento ingiustificato, atteso che trova la fonte della sua obbligatorietà nella risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro e costituisce una misura di matrice convenzionale volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale e, dall’altra, a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro, che non dipenda da profili di sua colpa o responsabilità, mentre è ad essa estranea la valutazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva” (Cass. civile, sez. VI, 02/02/2015, n. 1890). Per meglio comprendere il ragionamento condotto dalla Corte di legittimità, è bene guardare alla disciplina contenuta nell’art. 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ove si specifica che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi [..], e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danno consistenti nella perdita di redditi [..], costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. In aggiunta, lo stesso art. 17 del medesimo T.U. sottopone a tassazione separata anche le indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente nonché le somme comunque percepite, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. Oggetto di imposizione, dunque, possono essere gli emolumenti percepiti a titolo di risarcimento del lucro cessante presente e futuro dovuti in virtù di un mancato guadagno del dirigente, e non altrettanto le somme percepite a titolo di danno emergente, cioè riconosciute al dirigente a seguito della perdita di poste attive già presenti nel patrimonio individuale. Tutto dipende quindi dalla natura che viene riconosciuta a tale indennità, la quale dovrà essere sopposta a tassazione separata solo nel caso in cui costituisca somma risarcitoria e sostitutiva di redditi percipiendi. La recente decisione a cui è giunta la Cassazione, in realtà, è stata anticipata da precedenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cass. Sez. tributaria n. 18369/2005) a memoria dei quali “l’indennità per ingiustificato licenziamento, prevista dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti d’azienda [..] ha carattere forfettario ed onnicomprensivo e può riferirsi sia a voci di risarcimento soggette a tassazione che a voci che ne sono esenti. Pertanto, nell’ambito di un processo di rimborso, è onere del contribuente dimostrare che l’indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917”. Altrimenti detto, è fatta salva in ogni caso la possibilità per il dirigente di dimostrare che le somme erogate costituiscono un risarcimento del danno emergente patito e non del lucro cessante, poste quindi a ristoro di un danno diverso, come ad esempio quello relativo alla salute o alla perdita di chances professionali. Ad esclusione di tali ipotesi, quindi, l’indennità supplementare è da considerarsi fiscalmente rilevante.