I casi di responsabilità del dirigente per fatti commessi a danno di terzi nell’esercizio delle proprie funzioni.
Dalla lettura congiunta dei commi 1 e 7 dell’art. 15 del CCNL dirigenti d’azienda, quale principale riferimento normativo, si evince come ogni responsabilità civile del dirigente verso terzi per fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni sia a carico dell’azienda, con esclusione dei soli casi di colpa grave o dolo accertati con sentenza passata in giudicato.
Ciò significa che l’azienda, nell’interesse della quale il dirigente abbia operato, è tenuta a tutelarlo dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti da richieste risarcitorie di terzi per fatto illecito.
Tale presa in carico di responsabilità da parte dell’azienda, tuttavia, trova il limite della colpa grave e del dolo.
Il concetto di colpa grave è ravvisabile in tutti quei casi in cui il dirigente abbia agito discostandosi in maniera inescusabile e particolarmente evidente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.
L’accertamento della condotta dolosa invece si riferisce alle ipotesi in cui l’agente abbia operato con la coscienza e volontà di realizzare un evento dannoso.
Pertanto, quando l’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo in capo al dirigente venga accertato mediante una sentenza definitiva, l’azienda non sarà più tenuta a fornire le garanzie e le tutele di cui al I comma, con conseguente responsabilità civile personale del manager.
Nessun dubbio, invece, in merito alle responsabilità penale la quale ai sensi dell’art. 27 Cost. è sempre personale e pertanto risulterà a carico del dirigente che abbia commesso un fatto di reato, il quale tuttavia non rimarrà neanche in questo caso privo di tutele.
Infatti, come disposto dall’art. 15 comma 4 CCNL, ove si apra un procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio risulta a carico dell’azienda.
La Corte di Cassazione si è più volte espressa sul punto, specificando che la predetta garanzia sia limitata alle sole ipotesi in cui i fatti addebitati al dirigente sottoposto al procedimento penale, oltre ad essere connessi all’esercizio dell’attività affidatagli ed alle sue funzioni, siano anche stati posti in essere a vantaggio dell’azienda.
Altrimenti detto, l’azienda potrà essere esentata dall’obbligo di farsi carico delle spese del giudizio penale nel caso in cui sia stata danneggiata dalla condotta illecita del dirigente, a prescindere dal fatto che il procedimento in essere si concluda con una sentenza di colpevolezza o assoluzione.
Qualora pertanto il fatto commesso dal dirigente nei confronti di terzi oltrepassi i confini di tutela prescritti dalla normativa di settore, è bene che il dirigente si avvalga di assicurazioni personali (es: D&O insurance) in grado di offrire una copertura anche nei casi di colpa grave, dolo o danno all’azienda.